Il nostro Statuto

STATUTO

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania

al numero 1437 serie 3 - il 15 aprile 2021


ARTICOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs 2 Luglio 2017 n° 117 e s.m.i., una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata “POST FATA RESURGO – VINCERE LA SLA PER RITORNARE A VIVERE ODV”, con sede legale nel Comune di Mascalucia (CT), via Tiziano n° 3.

Le eventuali variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e potranno essere decise con delibera dell’Assemblea Ordinaria.


ARTICOLO II - SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n° 117 e s.m.i, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

In particolare, l’ODV opera nei seguenti ambiti di applicazione:

    • Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre n.328 e successive modificazioni, interventi, prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 2016, n. 112 e successive modificazioni;

    • Interventi e prestazioni sanitarie;

    • Prestazioni sociosanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

    • Formazione universitaria e post-universitaria;

    • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

    • Organizzazione e gestione dell’attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

    • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

    • Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché la promozione delle attività di cui al presente articolo, la promozione delle parità opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Più in particolare, l’associazione svolge attività che interessano i settori di: assistenza sanitaria, sociale, sociosanitaria, formazione, ricerca scientifica, beneficenza sia diretta che indiretta e comunque tutte quelle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse; nei limiti consentiti dalla legge al momento vigente.

Per beneficenza indiretta si intendono le erogazioni in denaro provenienti dalla gestione patrimoniale della stessa associazione o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operino, prevalentemente, nei settori dell’assistenza sanitaria o sociosanitaria per la realizzazione di progetti socialmente utili.

Le finalità dell’associazione sono:

  1. Promuovere la tutela, l’assistenza e la cura dei malati di SLA, garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita;

  2. Stimolare e diffondere, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario o semplicemente opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse alla SLA;

  3. Sollecitare le autorità competenti, perché provvedano con rapidità e accuratezza di diagnosi a fornire trattamenti e cure adeguate ai malati di SLA e la necessaria assistenza ai familiari;

  4. Promuovere e sostenere, in collaborazione con Istituzione pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per l’approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell’ambito della SLA;

  5. Promuovere e organizzare percorsi di formazione professionale del personale sanitario e socioassistenziale che opera nell’ambito della SLA;

  6. Promuovere la presenza dei referenti nel territorio, così da costituire delle rappresentanze locali tra i soci vicino agli ammalati e favorire il nascere di gruppi di supporto;

  7. Informare i malati, i loro familiari e quanti seguono il trattamento, sulla malattia, sulle possibilità di cure e assistenza,

  8. Promuovere e contribuire alla raccolta ed all’elaborazione dei dati epidemiologici su base regionale, nazionale ed internazionale con la collaborazione delle Istituzioni preposte,

  9. Aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di SLA per meglio conseguire gli scopo sociali,

  10. Promuovere la raccolta di fondi, ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni, anche in natura, e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento dei fini statutari, ai sensi dell’art. 7 del d. lgs 117/2017;

  11. Effettuare erogazioni gratuite in denaro e/o in natura, nei confronti di soggetti svantaggiati, che versano in particolari condizioni di indigenza, in ragione di condizione psichiche, economiche e familiari;

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione potrà partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, prevalentemente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’associazione medesima. L’associazione potrà, se ritenuto opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

L’associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti, già espressi, dell’art. 10, comma 5 del d. lgs 4.12.1997 n. 460 e successivamente dal d. lgs 117/2017.

L’associazione potrà compiere attività secondaria di cui all’art. 6 del d. lgs 117/2017 diverse da quelle di cui all’art. 5 nel rispetto della secondarietà e strumentalità delle attività di interesse generale.

L’associazione si avvale, per il perseguimento delle proprie finalità, delle prestazioni personali e spontanee dei soci a titolo gratuito e degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative.


ARTICOLO III - ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi fondatori dell’Associazione emergenti sia nell’Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio dell’attività che ne sono l’esplicazione.

Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazioni all’interna della stessa.

Gli associati, dunque, sono tenuti all’adempimento collaborativo secondo i principi della buona fede e, pertanto, sono tenuti agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle deliberazioni associative. Fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa, fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il diritto alla consultazione dei libri sociali (libro degli associati, libro dei verbali dell’assemblea, libro dei verbali del consiglio direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’associazione con facoltà di estrarne copie ed estratti a spese dell’associazione.


ARTICOLO IV - VOLONTARI

L’associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti della stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito registro dei volontari.


ARTICOLO V - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi vuole entrare all’interno dell’Associazione, ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto.

Sull’istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata entro 60 giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale è stato comunicato il rigetto della domanda, può chiedere, entro 60 giorni, che sull’istanza di ammissione si esprima l’assemblea dei soci nella prima adunanza successiva.


ARTICOLO VI - RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova della ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto è stato versato.

L’associato che sia venuto meno, in modo grave e pregiudizievole, ai propri doveri derivanti da questo Statuto ovvero si sia reso, gravemente, inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea degli associati.

Nel caso siano venute meno le cause, che avevano portato all’esclusione, l’associato può essere riammesso.


ARTICOLO VII - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’assemblea degli associati;

  2. Il Consiglio Direttivo;

  3. Il Presidente;

  4. L’organo di controllo.


ARTICOLO VIII - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Funzioni

L’assemblea degli associati:

  • Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e il Revisore;

  • Delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

  • Delibera sulle modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo;

  • Approva i regolamenti;

  • Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione;

  • Delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono le domande di ammissione o che producono l’esclusione dell’associato;

  • Delibera su altri oggetti ad essi attributi dalla legge o dallo statuto.

Convocazione

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell’associazione ovvero in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche sociali venute a scadere.

L’assemblea deve essere convocata ogniqualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da, almeno, un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni dell’assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta, validamente, pervenuta all’associazione.

L’avviso di comunicazione deve pervenire, almeno, 7 giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Diritto di voto

Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione all’associazione.

Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 ogni 20 suoi associati, con un massimo di 5 voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 deleghe, ovvero 5 deleghe nel caso che l’Associazione non meno di 500 iscritti.

Il voto si esercita in via palese.

Svolgimento

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua vece, dal vicepresidente o, in assenza anche di questo, dall’associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti è affidata al segretario nominato dal presidente, ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’assemblea.

Il presidente dell’assemblea ha poteri generali e ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno degli associati il libero e sereno esercizio dei propri diritti; il presidente dell’assemblea può ammettere l’intervento, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto al voto.

L’assemblea si svolge, normalmente, alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dalla convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio e videoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. Che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

  2. Che sia consentito al verbalizzante di percepire, in modo adeguato, gli atti e i fatti compiuti durante la riunione;

  3. Che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificatosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono, compresenti, il presidente e il verbalizzante.

Maggioranze

L’assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo, non hanno diritto al voto.


ARTICOLO IX - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è formato da sette membri eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti. Nel caso in cui si sia esaurita la lista dei candidati non eletti, l’Assemblea degli associati nella prima seduta utile provvede alla copertura del posto vacante. Il nuovo consigliere rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nel caso in cui nel corso del mandato amministrativo triennale oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, che avvia un nuovo mandato amministrativo triennale.

Il Consiglio direttivo:

  • Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

  • Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

  • Predispone bilancio e rendiconto;

  • Stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

  • Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

  • Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

  • Delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall’art. 6 del D. Lgs 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.

  • Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altra forma di comunicazione anche tramite l’uso del telefono cellulare comunicato dal Consigliere, almeno otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.


ARTICOLO X - PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all’interno del consiglio direttivo, che presiede, curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale, anche non notarile, per il compimento di specifici atti.


ARTICOLO XI - ORGANO DI CONTROLLO

Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’associazione e sul suo concreto ordinamento. Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell’organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto al voto, alle riunioni del consiglio direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

Composizione

Se collegiale, l’organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una quelle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti dell’organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell’organo di controllo non può coincidere con quella del consiglio direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa aver un tantum, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti dell’organo di controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente dell’organo di controllo è incompatibile con quella di componente del consiglio direttivo.


ARTICOLO XII - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro

La revisione legale dei conti può essere affidata all’organo di controllo; in tal caso tutti i componenti devono essere scelti fra gli iscritti nell’apposito registro.


ARTICOLO XIII - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Composizione

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. Quote e contributi degli associati;

  2. Eredità, donazione e legati;

  3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell’ambito di fini statutari;

  4. Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

  5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

  9. Ogni entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017;

Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dall’art.2.

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore degli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.


ARTICOLO XIV - BILANCIO

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il consiglio direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati, per l’approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dello stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e oneri dell’ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività, comunque diverse, da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’organo di controllo e/o dal revisore.

Il bilancio, così formato, una volta approvato dall’assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del consiglio direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale è, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato nel sito Internet dell’associazione ovvero nel sito Internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi e corrispettivi attributi ai componenti del consiglio direttivo, all’organo di controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.


ARTICOLO XV - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato direttivo su parere conforme del competente ufficio del registro del terzo settore.


ARTICOLO XVI - RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.